Codice deontologico

CODICE DEONTOLOGICO ed ETICO PROFESSIONALE

del Laureato in Ottica ed Optometria

CAP I: INTRODUZIONE
CAP II: DISPOSIZIONI GENERALI
CAP III: RAPPOSTI PROFESSIONALI CON L'UTENTE
CAP IV: RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI CAP V: SANZIONI DISCIPLINARI
CAP VI: NORME DI ATTUAZIONE
CAP VII: REGOLAMENTAZIONE DI USO DEL LOGO

CAP I – INTRODUZIONE

ALOeO ha elaborato questo codice di autoregolamentazione con l'obiettivo di aiutare gli associati Laureati in Ottica e Optometria a svolgere la professione secondo i principi della correttezza e lealtà.
Si precisa che la sezione dedicata alla pratica clinica potrà e dovrà essere aggiornata periodicamente al fine adattarsi alle conoscenze scientifiche, tecnologiche e allo sviluppo della pratica professionale.

CAP II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi:

  1. Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale che il Laureato in Ottica ed Optometria è tenuto a conoscere e ad osservare in ogni ambito in cui il medesimo operi, allo scopo di garantire un servizio di standard elevato a favore del cittadino, nonché a tutela della professionalità stessa.
  2. Spiegare i principi che caratterizzano la professione.
  3. Promuovere la professione:
    -al servizio della comunità;
    -al di sopra del beneficio strettamente economico.
  4. Aiutare ed orientare il laureato in ottica ed optometria a mantenere una corretta condotta etico-professionale nei rapporti con i pazienti, con i colleghi e con gli altri professionisti sanitari.

Art. 2 - Ambito:

Il comportamento del Laureato in ottica ed optometria, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro ad alla dignità della professione stessa.
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, è punibile secondo i principi e le regole stabiliti dal presente regolamento.

Si tratta di un codice di comportamento auto imposto ed accettato liberamente dai propri associati.

Art. 3 - Competenze del laureato in ottica ed Optometria:

Il laureto in ottica ed optometria, quale professionista esperto dell'ottica oftalmica e fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi,

  1. esegue le tecniche optometriche di refrazione e analisi visiva, attraverso metodi oggettivi e soggettivi; individua, previene e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l'adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo, ausili per ipovedenti e qualunque correzione ottica, sia mediante idonee procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali.
  2. Agisce in completa autonomia professionale.
  3. Antepone il benessere delle persone che ne richiedono il servizio, dedicando loro attenzione, tempo, competenze ed esperienza.
  4. Possiede adeguate conoscenze di base di anatomia, patologia generale e oculare e farmacologia per eseguire depistage patologici e indirizzare l'utente, quando necessario, ad un medico oculista o professionista idoneo secondo corrette relazioni di collaborazione.
  5. Vigilerà e comunicherà all'utente quando sia opportuno consultare, per specifiche competenze o esigenze, un altro ottico optometrista secondo corrette relazioni di collaborazione.
  6. Non permetterà che motivi strettamente personali o di lucro interferiscano nel corretto esercizio della sua professione.
  7. Deve aggiornarsi costantemente mediante corsi di formazione continua.
  8. Svolge autonomamente l'attività professionale in ambito privato (studio privato, studio associato, centri polifunzionali) e/o pubblico (negozio e strutture sanitarie).

Art. 4
Comma 1 - L'attività professionale del Laureato in Ottica ed Optometria implica:

  1. la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione che vanno attualizzate, integrate e migliorate attraverso la formazione continua;
  2. la conoscenza dei differenti sistemi di compensazione visiva e di tutti i prodotti di possibile prescrizione e/o vendita; delle differenti tecniche professionali applicate e dei prodotti di misurazione utilizzati che siano scientificamente riconosciuti.

Comma 2 - Gli ambiti di intervento del Laureato in Ottica ed Optometria sono rivolti:

a) alla prevenzione e al trattamento delle anomalie visive di tutte le età mediante:

  1. prescrizione, adattamento e fornitura di lenti oftalmiche;
  2. prescrizione e applicazione di lenti a contatto;
  3. prescrizione e trattamento di educazione o rieducazione o allenamento visivo attraverso esercizi visivi;
  4. prescrizione e fornitura di apposite strumentazioni per ipovedenti.

b) alla didattica nei seguenti ruoli in qualità di:

  • tutor di tirocinio nei corsi di Laurea in Ottica ed Optometria
  • docente delle discipline relative alla formazione del laureato in ottica ed optometria
  • relatore sia in corsi privati, che congressi e corsi interdisciplinari accanto ad altri professionisti con cui collabora

c) alla ricerca scientifica sia universitaria che privata purché gli scopi dell'indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche dell'ambito visivo o contattologico;

Art. 5 - Atti professionali strumentali

Dato il vuoto legislativo in corso per gli atti professionali e la relativa normativa si rimanda alle appendici I e II.

CAP III RAPPORTI PROFESSIONALI CON L'UTENTE

Art. 6 - riconoscimento

Il laureato in ottica e optometria:

  • deve sempre qualificarsi in modo tale da evitare equivoci sulla propria qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono.
  • è tenuto ad osservare una certa accuratezza e decoro negli atteggiamenti e nel modo di presentarsi.
    E' buona norma indossare il camice.
    Quando esercita la professione in un ambiente pubblico è tenuto a farsi riconoscere dall'utente mediante l'esposizione di diplomi e un cartellino che indichi il nome e cognome, la laurea e le mansioni che svolge.
    Quando esercita la professione in un ambiente privato è tenuto a farsi riconoscere dall'utente mediante l'esposizione di diplomi.

Art. 7 - Segreto professionale

La gestione dei dati clinici è subordinata al consenso dell'utente o di chi ne fa le veci. Il Laureato in Ottica ed Optometria deve rispettare la riservatezza dei dati e mantenere il segreto professionale in relazione ad ogni notizia riguardante le persone cui eroga il servizio, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.

La trasmissione di informazioni, in caso di collaborazione con altri professionisti, è limitata alla comunicazione indispensabile con altri soggetti che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo di tutela della privacy e, in ogni caso, è condizionata al consenso dell'utente o di chi ne gestisce la tutela.

Art. 8 conservazione dei dati

Il Laureato in Ottica ed Optometria provvede alla conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità, mediante l'adozione delle preventive misure di sicurezza individuate e periodicamente aggiornate dalla vigente normativa, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 9 - Consenso informato

Il Laureato in Ottica ed Optometria è tenuto a svolgere ogni atto professionale (in particolare con trattamenti ortocheratologici) in seguito ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare, e dopo aver ottenuto esplicito consenso dell'utente o dei suoi legali rappresentanti.

La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata dei trattamenti deve comprendere un'idonea documentazione dell'informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso.

Il Laureato in Ottica ed Optometria non è tenuto a condurre alcun trattamento senza adesione o in presenza di esplicito rifiuto.

Art. 10 - Rapporti con l'utente

Il laureato in ottica e optometria:

  1. è tenuto a chiedere un compenso per la prestazione effettuata. E' tenuto secondo la legge ad emettere ricevuta o fattura del pagamento ricevuto;
  2. deve impostare il rapporto con l'utente su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il periodo di impegno,
  3. mediante un'idonea informazione circa il programma di intervento e gli obiettivi;
  4. può consigliare, motivandola esaurientemente, la scelta compensativa a suo giudizio più consona alle esigenze dell'utente, provvedendo ad esporre le indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato finale.
  5. è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura nell'ambito della propria competenza professionale e, ove necessario, a collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti.
  6. deve informare in modo chiaro su quello che si può o non si può ottenere visivamente mediante un trattamento prescritto. Questo permetterà all'utente di avere una aspettativa reale;
  7. condivide con l'utente qualunque decisione;
  8. Se possibile, quando si esamina un bambino o un adulto che richieda di essere accompagnato, i genitori o i responsabili dovranno essere presenti ed intervenire, quando necessario, durante l'esame;
  9. deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello del decoro;
  10. ha il diritto di esercitare la libera professione accettando o meno un paziente, ma tale decisione non deve avvenire mai per motivi di genere, razza, credo, ideologia o posizione sociale e, comunque, la buona pratica esige di spiegarne il motivo al paziente.

L'utente ha il diritto:

  1. diconoscerel'entitàdelprezzodellaprestazioneasuocarico,afrontedeltrattamento, e le sedi in cui esso verrà condotto;
  2. di essere informato sullo stato della propria condizione visiva;
  3. di ricevere un'informazione completa e precisa sulle misure optometriche che verranno eseguite, sui nomi e le qualifiche dei professionisti che eseguiranno le misurazioni o applicazioni;
  4. di rinunciare, previo motivazione, al trattamento pagando il lavoro svolto fino a quel momento.

Art. 11 – L'ambiente di lavoro

Lo studio del laureato in ottica e optometria deve essere attrezzato e mantenuto in modo appropriato e con standard di pulizia e qualità adeguati.
Gli impianti per l'esercizio professionale devono essere conformi alla normativa vigente e devono essere organizzati in modo da assicurare all'utenza di fruirne secondo riservatezza e con gli adeguati confort.
L'esame optometrico non deve essere interrotto o disturbato da chiasso esterno o continue telefonate, in modo da garantire il rispetto dell'utente.
Va mantenuta la confidenzialità della conversazione con l'utente. La storia clinica dell'utente va custodita in modo sicuro ed ordinato.

CAP IV: RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Art. 12 - Rapporti con i colleghi

Il laureato in ottica e optometria:

  1. nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi a principi di lealtà, rispetto reciproco e correttezza professionale, e deve difendere i principi della professione nei confronti delle altre figure professionali;
  2. ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'ALOeO le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria professione;
  3. ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'ALOeO ogni grave inosservanza dei principi etici indicati nel presente Codice di Deontologico di cui venga a conoscenza.non deve, con giudizi o atteggiamenti personali, screditare un Collega;
  4. e ritiene esaurito il proprio incarico, per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad un altro Collega;
  5. se dotato di maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti visivi specifici, assume la responsabilità della formazione degli allievi e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale;
  6. Deve condividere con i Colleghi le esperienze professionali e i risultati, per favorir l'evoluzione e la promozione della categoria;
  7. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare professionista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione;
  8. ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più professionisti del settore, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi di trattamento con esposizione formale delle eventuali divergenze.

Art. 13 – Relazione tra associati

Il Laureati in Ottica ed Optometria deve partecipare ai momenti associativi (assemblee, elezioni, decisioni in ambito professionale) e proporre, se lo ritiene necessario, argomenti che ritiene opportuno. E' sia obbligo che diritto di ciascun associato contribuire alla vita associativa con una partecipazione attiva e assumendo le cariche autorizzate in assemblea.

Art. 14 - Rapporti con altri professionisti

  1. Il Laureato in Ottica ed Optometria, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente sia di natura libero-professionale, deve favorire i contatti interdisciplinari con altri profes- sionisti, avendo come fine il benessere dell'utente
  2. I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale, nel rispetto del diritto dell'utenza alla discrezione ed al segreto professionale
  3. Il Laureato in Ottica ed Optometria è tenuto a collaborare con l'oculista oftalmologo per garantire un perfetto trattamento dell'utente. Può, inoltre, se lo ritiene necessario, collaborare con altri professionisti del settore posturale, uditivo, neuropsicologico, motorio, cognitivo, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, ecc...
  4. Il Laureato in Ottica ed optometria deve lavorare in modo costruttivo all'interno dell'equipe e rispettare le attitudini e i contributi dei compagni di lavoro.
  5. Quando il Laureato in Ottica ed optometria dirige una equipe è suo dovere:
  • assumersi la responsabilitan elfornire prestazioni e competenze sicure ed efficienti nel campo per cui ha creato il gruppo di lavoro;
  • assicurarsi che il gruppo al completo fornisca un servizio al paziente in modo educato, recettivo e accessibile. In ogni caso le informazioni relative al paziente vanno trattate in modo confidenziale;
  • se si rendesse necessario, si dovrà lavorare per migliorare le attitudini e la formazione del gruppo.

6. l Laureato in Ottica ed optometria non deve svolgere nessun atto di comparaggio.

Art. 15 - Delega

Il laureato in Ottica ed Optometria, responsabile del posto di lavoro, può delegare ad un collega una parte o tutta la valutazione optometrica di un paziente. Sarà sua la responsabilità di approvare la competenza e l'attitudine della persona che eseguirà l'esame optometrico delegato. In tal caso si assicurerà di aver fornito informazioni sufficienti riguardanti l'utente, la strumentazione e la modalità dell'esame che andrà a svolgere; tale funzione servirà per permette al collega subordinato di svolge il compito in modo competente e professionale. Pertanto accetterà le decisioni del collega in rispetto al trattamento del paziente. Avrà, inoltre, la responsabilità nei confronti del dell'utente del lavoro svolto dal collega delegato.
Quando il laureato in Ottica ed Optometria delega un compito a personale non abilitato, mantiene la responsabilità nei confronti del paziente e dovrà assicurarsi che si svolgano i procedimenti adeguati per una pratica sicura.

Art. 16 - Rapporti con la società

Il Laureato in Ottica ed Optometria:

  • deve rispettare le leggi, i principi sociali e morali della Società in cui esercita la professione, ricordando che il dissociarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del singolo e dell'intera categoria;
  • è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
    - esercitare atti e prestazioni professionali non di sua competenza;
    - di esercitare la professione senza le dovute conoscenze;
    - favorire l'esercizio abusivo della professione;
    - subire pressioni che ledano la propria autonomia;
    - collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi; - ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza,
    - trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture a fine di lucro;
    - attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con il presente codice deontologico o che possa screditare la categoria del Laureato in Ottica ed Optometria.

Art. 17- Pubblicità

La pubblicità riferita all'attività professionale di un ottico optometrista deve sempre essere obiettiva e veritiera. I Laureati in Ottica ed Optometria possono utilizzare i propri titoli accademici o professionali se approvati dalla normativa vigente.
Non si deve far riferimento a titoli che non si posseggono o che non sono riconosciuti a livello scientifico o professionale. In caso di dubbi deve essere consultato il servizio legale e/o deontologico di ALOeO.
Se un Laureato in Ottica ed Optometria decide di usare uno pseudonimo per le comunicazioni pubbliche, deve esserne informata la segreteria di ALOeO prima dell'uso.
La pubblicità sui prezzi dei prodotti e dei trattamenti optometrici dovrà regolarsi secondo le leggi della libera concorrenza e che possono essere applicate secondo la normativa vigente.

Art. 18 - Pubblicazioni

I Laureati in Ottica ed Optometria possono canalizzare la divulgazione delle conoscenze attraverso pubblicazioni professionali oppure attraverso specifici eventi di ALOeO o altre associazioni.
E' obbligo di ALOeO divulgare ai propri associati gli ultimi ritrovati, progressi, tecniche nuove che possono migliorare l'esercizio professionale. Questa diffusione deve anche essere aperta ad altri professionisti coinvolti nella sfera visiva. ALOeO potrà sanzionare possibili mancanze o errori nei protocolli di pubblicazione, come ad esempio: la divulgazione di procedimenti, metodi o prodotti in modo prematuro, senza efficacia scientifica comprovata ci; la diffusione di opinioni su temi in cui non è competente; la falsificazione di dati o risultati; il plagio di altri autori o lavori; la pubblicazione reiterativa di lavori; l'inclusione come autore che non hanno partecipato al lavoro.

Art. 19 - Ricerca

Quando un Laureato in Ottica ed Optometria partecipa attivamente o ritiene conveniente realizzare una ricerca o prescrivere un trattamento sperimentale, deve informare debitamente l'utente e chiedere un consenso scritto.
In ogni caso dovrà assicurarsi di seguire i differenti accordi nazionali ed internazionali sulla ricerca in ambito della salute della persona: informazioni, rispetto del protocollo, creazione e aggiornamento di un registro, emissione di relazioni professionali che riguardano sempre il procedimento clinico nell'ambito della ricerca.

CAP V: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20

Il Consiglio Direttivo dell'ALOeO viene eletto, a maggioranza, dall'assemblea degli associati (presenti) in regola con il pagamento della quota associativa ogni 5 anni ed è formato da 7 componenti: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e 3 consiglieri. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli amministratori svolgono la loro missione in forma assolutamente gratuita; i fondi raccolti servono a far fronte agli impegni che l'Associazione assume nei confronti dei terzi e per attuare le finalità associative.
Possono prendere parte a questo gruppo solo i Laureati in Ottica ed Optometria con attestato di laurea riconosciuto in Italia e gli studenti in ottica ed optometria.

Art. 21

Il Socio dell'ALOeO che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi, agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Il Direttivo avrà il compito di decidere quale provvedimento comminare, tenuto conto che:

  • Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza e segnalazione del Direttivo.
  • Il Direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l'interessato sia stato adeguatamente preavvisato e senza che gli sia consentito l'esercizio del diritto di difesa, ma può denunciarlo alle autorità competenti ove lo ritenga necessario.
  • Il Direttivo, dopo una sommaria istruttoria, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione e ha la facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Art. 22 - Sanzioni

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
Al termine del procedimento disciplinare le sanzioni che possono essere comminate sono le seguenti:

  • l'ammonimento, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
  • la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
  • la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno;
  • la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione;
  • la reiscrizione.

a e b ) Possono comportare un ammonimento o una censura:

  • comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
  • comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Direttivo, sia di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

c) Comportano automaticamente la sospensione:

  • i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge
  • l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione (e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento).

Possono comportare la sospensione:

  • la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
  • comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
  • comportamenti deontologicamente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

d) Comportano automaticamente la radiazione:

  • la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • la condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione;
  • la condanna, anche al di fuori dei casi una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo

Possono comportare la radiazione:

  • comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
  • comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
L'azione disciplinare non è soggetta a prescrizione per i fatti che comportino la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Direttivo, il provvedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

  • entro 4 mesi per l'avvertimento;
  • entro 6 mesi per la censura;
  • entro 12 mesi per la sospensione.

e) Reiscrizione. Il socio radiato dall'Albo si può reiscrivere nei seguenti termini:

  • trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica;
  • trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
  • trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l'esercizio della professione.

CAP VI: NORME DI ATTUAZIONE

Art. 23

E' compito di ciascuno degli associati vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia.

Art. 24

E' prevista la possibilità di revisione di tutte o di parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.
Tale compito è di spettanza del Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

Art. 25

Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza del Consiglio Direttivo e deliberate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

CAP VII: REGOLAMENTAZIONE per la concessione dell'uso della denominazione e del logo associativi a Soci che ne facciano richiesta.

Il Logo ed il Regolamento sono stati approvati dal Direttivo il 27/06/13.

Art. 26

Al fine di salvaguardare l'immagine dell'ALOeO, attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'uso della denominazione e del logo associativi esclusivamente ai Soci ALOeO regolarmente iscritti, e in regola con la quota associativa, ad uso di personale identificazione nei confronti dei Cittadini o ad enti/imprese che ricevono il patrocinio.

Art. 27 – RICHIESTA E CONCESSIONE DELL'USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO ASSOCIATIVI

  1. L'uso della denominazione e del logo associativi viene concesso, previa richiesta, ai soli Soci ALOeO regolarmente iscritti, e in regola con la quota associativa, per l'uso individuale del Socio richiedente, al fine di consentire che tutti gli utilizzatori offrano, alla generalità degli utenti, informazioni sui loro servizi professionali secondo quanto stabilito dal codice deontologico dell'Associazione e dalle norme associative in termini di pubblicità sanitaria.
  2. Gli associati (Soci Fondatori, Soci Ordinari), possono utilizzare i loghi ufficiali di ALOeO nella loro propria carta intestata, siti web, corrispondenza email, ed altra documentazione inerente le attività professionali svolte dallo stesso socio, per tutto il periodo della loro iscrizione all'Associazione esclusivamente al solo scopo di attestare la loro appartenenza alla stessa. Il marchio o il logo ALOeO, non può essere modificato, e deve perciò essere di dimensioni proporzionalmente inferiori a quelle delle intestazioni personali, in modo da non indurre terzi in inganno. Deve altresì essere accompagnato da indicazione specifica in merito alla qualifica ricoperta presso l'associazione, ad esempio "socio fondatore" o "socio ordinario". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.
  3. Gli associati che ricoprono cariche istituzionali, quali Delegato Regionale, Membro del Consiglio Direttivo, etc., sono autorizzati all'utilizzo dei marchi e loghi di ALOeO nelle stesse modalità indicate nel presente regolamento per quanto concerne gli altri associati, al solo scopo di attestare la loro appartenenza all'Associazione e il loro ruolo ricoperto in essa. Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.
  4. La durata della concessione, autorizzata dal Consiglio Direttivo ALOeO, è legata all'iscrizione all'Associazione, ove non previsto diversamente dall'ALOeO.
  5. Gli enti/imprese che ricevono il patrocinio possono utilizzare i loghi ufficiali di ALOeO attenendosi alle istruzioni contenute nella comunicazione di concessione del patrocinio,limitatamente all'evento cui si riferisce la stessa in ordine a date, luoghi, ed eventuali restrizioni. L'inosservanza delle istruzioni impartite sull'utilizzo del marchio e del logo ALOeO è soggetta a revisione e possibile revoca del patrocinio. Il marchio o il logo ALOeO, non può essere modificato, deve altresì essere accompagnato da specifica "patrocinato da" o "con il patrocinio di". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.
  6. ALOeO si riserva di recedere dalla concessione di logo e denominazione associativi nelle sedi di pertinenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di concessione senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.

Art. 28 – Sanzioni.

Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono determinare, su decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

  • il ritiro dell'autorizzazione all'uso;
  • la sospensione dai servizi dell'Associazione;
  • l'espulsione.

I loghi ufficiali di ALOeO che gli associati e soggetti patrocinati possono utilizzare senza apportare modifiche sono scaricabili (previo login con username e password se richieste) dall'Area Download (sezione marchi & loghi associazione).
Ogni abuso o utilizzo non autorizzato sarà perseguito a termini di legge.

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Date: 31 Ottobre 2017

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