Statuto

Statuto dell’Associazione “Associazione Laureati in Ottica e Optometria” (ALOeO)
Modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci in data 23/11/2025

Articolo 1. Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Laureati in Ottica e Optometria”, in acronimo “ALOeO”.

L’Associazione riunisce i Fisici laureati in “Ottica e Optometria”, nonché i laureati magistrali in “Optometry and Vision Science”, che esercitano o abbiano esercitato la professione nel territorio italiano, in conformità con le norme vigenti.

L’Associazione si configura come ente senza scopo di lucro, scientifico, apolitico, aconfessionale e asindacale, e opera per il perseguimento degli scopi indicati all’articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Via IV novembre 92, 20021 Bollate (MI).

Il Consiglio Direttivo può modificare, con propria delibera, gli indirizzi della sede legale e/o operativa, purché all’interno del territorio nazionale.

L’Associazione può inoltre istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, strutture territoriali, sezioni locali, delegazioni o rappresentanze in ambito regionale, provinciale, urbano o anche all’estero, senza che ciò implichi modifica statutaria. Tali strutture operano nel rispetto delle finalità e delle direttive dell’Associazione.

Articolo 3. Scopi

L'Associazione Laureati in Ottica e Optometria (ALOeO) è un’associazione scientifica, apolitica, aconfessionale ed asindacale, senza fini di lucro.

Essa persegue i seguenti scopi:

a) promuovere attività scientifiche, di ricerca, culturali, di studio e di pratica nei campi dell’Ottica, dell’Optometria e delle scienze della visione in Italia;

b) promuovere e monitorare i percorsi didattici, formativi e di aggiornamento post-laurea in qualunque sede, pubblica o privata;

c) diffondere e valorizzare pubblicazioni scientifiche nei settori dell’Ottica, dell’Optometria e delle scienze della visione;

d) promuovere i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo sanitario, anche designando propri rappresentanti;

e) favorire la divulgazione dell’Ottica, dell’Optometria e delle scienze della visione attraverso l’organizzazione del Congresso Nazionale e altri eventi formativi, nonché la partecipazione a manifestazioni e congressi di settore in Italia e all’estero, anche mediante concessione del patrocinio dell’Associazione;

f) sviluppare i rapporti con organismi comunitari europei che condividano l’interesse per lo sviluppo dell’Ottica, dell’Optometria e delle scienze della visione italiane;

g) progettare, realizzare ed erogare percorsi formativi secondo quanto previsto dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute per i propri associati e per altri professionisti coinvolti nella disciplina dell’Optometria; a tal fine, l’Associazione è Provider Nazionale ECM con ID n. 6100 riconosciuto da AGENAS ed opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001:2015;

h) promuovere la cooperazione tra gli associati e più in generale tra colleghi, facilitando lo scambio culturale e professionale;

i) partecipare, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Sanità e altre società scientifiche o istituzioni riconosciute, all’elaborazione e alla diffusione di linee guida tecnico-scientifiche relative alla pratica dell’Optometria

j) favorire una forma comune di assicurazione sanitaria per i propri Associati; valutare e promuovere, per i propri associati, convenzioni collettive con enti assicurativi che offrano coperture sanitarie integrative o mutualistiche;

k) promuovere, in ogni caso l’attività professionale dei Fisici laureati in Ottica e Optometria, nonché i laureati magistrali in Optometry and Vision Science, in qualsiasi sede e con tutti i mezzi che consentano la corretta informativa di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, sulle specifiche professionalità di tale figura professionale.

Articolo 4. Categorie dei Soci

I soci si dividono in: 

a) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o vi hanno aderito entro due mesi dalla costituzione.

b) Ordinari: i Fisici, come individuati nell’Articolo 1, in regola con il pagamento della quota associativa.

c) Osservatori: studenti iscritti a un Corso di Laurea in “Ottica e Optometria”.

d) Sostenitori: professionisti operanti nel settore dell’Ottica o dell’Optometria che, pur non rientrando tra i soggetti di cui alle lettere a), b) o c), sostengono l’Associazione.

I soci fondatori e ordinari sono soci attivi: possono partecipare all’Assemblea Nazionale con diritto di parola e di voto.

I soci osservatori e i soci sostenitori possono partecipare all’Assemblea Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto. Essi non concorrono a determinare il quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea.

L’ammissione all’Associazione avviene su domanda al Consiglio Direttivo, che deve indicare i dati anagrafici, il domicilio e allegare copia autenticata del titolo di studio.

Il pagamento della quota associativa è effettuato solo dopo l’accettazione della domanda. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o rifiutare la domanda con giudizio insindacabile, entro il termine di giorni 10 dalla sua presentazione, valutando i requisiti morali (inclusa l’assenza di procedimenti penali o disciplinari in corso che possano arrecare danno all’immagine o agli scopi dell’Associazione), dei requisiti scientifici, intesi come coerenza del percorso formativo e/o professionale con gli scopi statutari, nonché la compatibilità del richiedente con le finalità associative.

La qualità di socio si perde per:

  • mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  • recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • esclusione per gravi motivi disciplinari, deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’esclusione o il recesso non danno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati o ad altri compensi.

Il domicilio del socio, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, è quello indicato nella domanda di iscrizione o successivamente comunicato per iscritto. Tale indirizzo di posta elettronica certificata è valido per tutte le comunicazioni ufficiali dell’Associazione e se dovesse essere disattivato per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà del suo titolare, l’onere di comunicazione da parte dell’associazione nei confronti del socio si intenderà assolto con l’invio della pec all’ultimo indirizzo comunicato formalmente.

Articolo 5. Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 3.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • le rendite sul patrimonio dell’associazione;
  • i contributi sociali annualmente versati da ciascun associato;
  • i proventi netti delle pubblicazioni dell’Associazione o delle manifestazioni organizzate dalla stessa;
  • contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e depositi in favore dell’Associazione;
  • ogni altra entrata non preclusa dalla legge e non in contrasto con lo scopo sociale.

Il patrimonio dell’Associazione, nonché eventuali avanzi di gestione, non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in forma indiretta, tra gli associati anche in caso di recesso, scioglimento o estinzione dell’Associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’organo di controllo, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dall’assemblea e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Nazionale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere;
  6. La Giunta Esecutiva;
  7. L’Organo di Controllo;
  8. L’Organo di Revisione dei Conti;

Le modalità di composizione, nomina e funzionamento dei singoli organi sono disciplinate dai successivi articoli del presente Statuto.

Articolo 7 – Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione.
    Hanno diritto a partecipare tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.
    I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
  2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso o di almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
    In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’esame del bilancio preventivo.
  3. La convocazione dell’Assemblea avviene con comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo indicato dal socio nella domanda di ammissione o a quello successivamente comunicato per iscritto. Nell’avviso devono essere indicati luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea è validamente costituita:
    • in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci;
    • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
  5. Per le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione e alla messa in liquidazione, l’Assemblea in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno il 50% dei soci e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
  6. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci che ne richiedano la discussione al Consiglio Direttivo, che convocherà l’Assemblea per trattare l’argomento.
    Il Consiglio Direttivo informa i soci delle proposte di modifica entro trenta giorni dalla richiesta, con le stesse modalità di convocazione.
  7. Le modifiche statutarie sono approvate:
    • in prima convocazione con il voto favorevole della metà dei soci aventi diritto al voto;
    • in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
  8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi viene nominato un Presidente dell’assemblea tra i soci partecipanti alla stessa aventi diritto di voto.
    Il Presidente verifica l’identità e la legittimazione dei soci, dirige i lavori e la discussione.
    Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di Segretario dell’Assemblea; in sua assenza viene nominato un segretario per la durata dell’assemblea individuandolo tra i soci partecipanti alla stessa aventi diritto al voto.
  9. Lo svolgimento dell’Assemblea e le votazioni sono verbalizzati ed il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  10. In caso di votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo o di altri organi elettivi, il Presidente nomina due soci per il controllo delle operazioni di voto.
    Il voto verrà espresso a scrutinio segreto e per iscritto, salvo diversa decisione dell’Assemblea che può deliberare il voto palese.
    Per ogni altra delibera il voto avviene in forma palese, con alzata di mano o per chiamata.
  11. Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari, che sono soci attivi.
    I soci osservatori e i soci sostenitori possono partecipare all’Assemblea, ma non hanno diritto di voto.
  12. L’Assemblea può essere convocata e svolta anche in modalità telematica, mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva, la discussione e la votazione. Le modalità di partecipazione, convocazione e svolgimento dell’Assemblea telematica saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate ai Soci con le modalità previste per l’avviso di convocazione.

Articolo 8 – Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

a) elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Associazione;

b) delibera sulle relazioni presentate dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere;

c) esamina e delibera sulle materie e sulle proposte inserite all’ordine del giorno;

d) definisce l’indirizzo generale e le linee guida dell’Associazione;

e) elegge l’Organo di Revisione dei Conti;

f) elegge l’Organo di Vigilanza;

g) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

h) autorizza, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente all’acquisto, alla vendita o ad altra disposizione di beni immobili o patrimoniali di rilevante valore;

i) delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, incluso il Presidente.

Possono essere eletti membri del Consiglio tutti i soci dell’Associazione. Saranno dichiarati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;

Le cariche non sono cumulabili tra loro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; ciascun consigliere non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi, ma è rieleggibile nella carica dopo un mandato nel quale non ha fatto parte dell’Organo.

Il Presidente uscente (Past President) che abbia completato il proprio secondo mandato consecutivo potrà candidarsi per un ulteriore mandato come membro del Consiglio Direttivo, durante il quale non potrà rivestire la carica di Presidente ma potrà svolgere funzioni di supporto e consulenza al nuovo Presidente. Tale candidatura è soggetta all'approvazione dell'Assemblea secondo le ordinarie procedure elettorali. Nel caso di elezione, poi, il Past President assumerà la qualifica di membro del Consiglio Direttivo per tutta la durata del mandato del proprio successore nella carica presidenziale

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, elegge a maggioranza il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo può proporre, con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, un socio ordinario per la sostituzione, che dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

In mancanza di tale proposta, subentrerà il primo dei non eletti nella graduatoria dell’ultima votazione assembleare, se ancora lo stesso è disponibile ad assumere la carica ed è in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Qualora si verifichi la dimissione o la revoca della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si considera decaduto e sarà necessario procedere alla sua rielezione da parte dell’assemblea che verrà convocata senza ritardo dal Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce, d’intesa con il Segretario, l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, che deve tenersi almeno una volta ogni sei mesi.

L’avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie all’ordine del giorno, deve essere comunicato ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata tramite posta elettronica certificata o mail all’indirizzo comunicato formalmente dal componente dell’Organo per la quale vi sia espressa dichiarazione con lo stesso mezzo di ricezione e visione da parte del destinatario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, incluso il Presidente, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 10. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) promuove e adotta tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

c) coordina e controlla il perseguimento degli indirizzi fissati dall’Assemblea;

d) stabilisce luogo, data, ora ed ordine del giorno delle Assemblee;

e) redige il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea ed autorizza eventuali variazioni al bilancio preventivo necessarie per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione;

f) stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;

g) delibera provvedimenti per integrare i mezzi finanziari necessari all’Associazione;

h) propone un regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’Associazione nelle sue articolazioni, da approvare da parte dell’Assemblea;

i) valuta le domande di ammissione;

l) nomina rappresentanti o delegati per i rapporti con Istituzioni Pubbliche e Private nel campo sanitario;

m) autorizza il Presidente a concludere contratti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;

n) adotta provvedimenti disciplinari e vigila sull’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche; per gravi motivi quali indegnità, morosità o grave inosservanza, sentito l’interessato e dopo tentativo di conciliazione, può irrogare sanzioni disciplinari quali richiamo, sospensione o esclusione.

In caso di questioni che richiedano competenze specifiche per tutelare gli interessi degli associati, il Consiglio può avvalersi della collaborazione di consulenti, esperti o rappresentanti.

Articolo 11. Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell’Associazione:

a) rappresenta legalmente l’Associazione e può agire in giudizio per conto della stessa;

b) propone la distribuzione degli incarichi tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell’Associazione e coordina la loro attività;

c) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e dei regolamentari, nonché sulla coerenza dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo con gli scopi dell’Associazione;

d) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

e) in caso di iniziative o provvedimenti urgenti convoca e presiede la Giunta Esecutiva.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte consecutivamente.

Non può essere rieletto alla carica di presidente per più di due volte consecutive, ma può assumere nuovamente la stessa dopo uno o più mandati nei quali non ha ricoperto tale ruolo, anche se intervallati da scioglimento anticipato o rielezione in assenza di candidatura alternativa.

Può rassegnare le dimissioni al Consiglio Direttivo, che dovrà convocare l’Assemblea per ratificarle ed eleggere un nuovo Presidente o per respingerle.

Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza nelle funzioni di presidenza del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Articolo 12. Segretario

Il Segretario mantiene i collegamenti tra i membri del Consiglio Direttivo e tra quest’ultimo e l’Assemblea Nazionale. Svolge le pratiche ordinarie dell’Associazione, cura la registrazione e l’archiviazione degli atti, sia in formato cartaceo che digitale. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i relativi verbali e si occupa in generale di tutte le attività di segreteria necessarie al buon funzionamento dell’Associazione. Supporta inoltre il Presidente ed il Consiglio nelle comunicazioni e nella gestione amministrativa.

Articolo 13. Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della gestione dei fondi dell’Associazione, tiene aggiornato il registro di cassa e conserva la documentazione contabile. Fornisce tempestivamente ogni informazione sull’andamento economico e finanziario richiesta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Esegue i pagamenti in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Prepara il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché la relazione economica e finanziaria da sottoporre all’Assemblea.

Entro il 30 aprile di ogni anno trasmette al Consiglio Direttivo l’elenco dei soci morosi nei due anni precedenti.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un tecnico esperto per l’assistenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14. Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due membri del Consiglio Direttivo eletti da tale organo.

La Giunta Esecutiva esercita in via d’urgenza le funzioni del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari, che saranno successivamente sottoposti a ratifica da tale Organo.

La Giunta Esecutiva dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che l’ha nominata.

Si riunisce con modalità d’urgenza mediante convocazione “ad horas”, anche tramite posta elettronica certificata o altri mezzi di comunicazione telematica.

Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza, anche attraverso lo scambio di corrispondenza elettronica o telematica tra i componenti.

Il Segretario deve conservare prova scritta delle decisioni da esibire al Consiglio Direttivo in sede di ratifica.

Articolo 15 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è composto da un membro unico o da un collegio di tre membri nominati dall’Assemblea tra persone anche esterne all’Associazione, dotate di comprovata esperienza ed onorabilità.

L’Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di:

  • vigilare sull’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
  • controllare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione;
  • redigere una relazione annuale sull’attività svolta e sui rilievi emersi, da presentare all’Assemblea.

L’Organo di Controllo ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell’Associazione, anche contabili, e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 16. Organo dei Revisori dei Conti

L’Organo di Revisione può essere costituito da un Collegio composto da tre Revisori o da un Revisore unico. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Revisore dei Conti è un professionista del settore nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Organo di Revisione ha il compito specifico di controllare periodicamente la contabilità ed il bilancio di esercizio e deve riferire all’Assemblea sull’esattezza e correttezza dei documenti contabili presentati dal Tesoriere in occasione dell’approvazione del bilancio.

L’incarico ha durata di tre esercizi. In caso di cessazione anticipata per revoca o dimissioni, deve essere convocata senza ritardo l’Assemblea per eleggere un nuovo Revisore o sostituire quello dimissionario.

Il nuovo Revisore resterà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Il compenso del Revisore dei Conti è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o negli albi individuati dal decreto ministeriale (D.M. 29 dicembre 2004, n. 320).

Articolo 17. Compensi dei Membri degli Organi dell'Associazione

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, i Consiglieri e, in generale, tutti i Soci che sostengono spese per specifici incarichi nell’interesse dell’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, previa autorizzazione del Presidente e per quest’ultimo del Consiglio Direttivo che può anche fissare dei limiti di spesa per ogni tipologia di esborso.

Gli unici Organi che percepiscono un compenso sono il Revisore dei Conti e l’Organo di Controllo, i cui membri sono remunerati secondo quanto stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 18. Delegati Regionali

In ogni regione possono essere nominati, da parte del Consiglio Direttivo uno o più Delegati scelti tra i Soci, possibilmente uno per ciascuna delle componenti in cui si articola l’Associazione.

I Delegati Regionali hanno il compito di mantenere i collegamenti tra il territorio e la Segreteria Generale, facilitando la diffusione delle informazioni e il coordinamento delle attività associative a livello locale.

I Delegati Regionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora siano trattate questioni di carattere regionale di loro competenza.

Articolo 19. Esercizi Finanziari

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Tesoriere predispone il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo), corredato dalla relazione del Revisore e dell’Organo di Controllo, ove presente. Il bilancio consuntivo, unitamente al bilancio preventivo per l’anno in corso, viene esaminato dal Consiglio Direttivo e sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei Soci.

Una copia del bilancio deve essere resa disponibile a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea convocata per la sua approvazione. Il bilancio potrà inoltre essere pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione e/o sulle sue riviste ufficiali.

Articolo 20. Scioglimento e Liquidazione

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dallo statuto.

In tale occasione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e stabilirà le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 21. Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto deve farsi riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


F.to
Dott.ssa Bonafede Daniela (Presidente)
Dott. Cervio Riccardo (Vicepresidente)
Dott. Benzoni Luca (Segretario)
Dott. Ciocia Stefano (Tesoriere)
Dott. Amendola Luigi (Consigliere)
Dott. Falanga Vito (Consigliere)
Dott. Pirotta Andrea (Consigliere)

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